DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE
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Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49731:

Qualora si verifichi un infortunio ai danni di una ditta appaltatrice, Il direttore in materia di sicurezza di una società è responsabile penalmente se non ha provveduto a realizzare  un'approfondita e analitica valutazione dei rischi connessi alla fase produttiva corrispondente al segmento che ha interessato il prestatore di lavoro infortunato, una formalizzazione per iscritto delle procedure funzionali alla gestione del rischio specifico, nonchè in caso di mancata diffusione delle procedure formalizzate e del mancato controllo della loro osservanza.  

Così si è espressa la Cassazione trovandosi a esaminare il caso di specie in cui il ricorrente, in qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro, era stato condannato in primo e secondo grado in relazione al reato di lesioni personali colpose (in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro) ai danni del lavoratore Caio che, mentre si trovava in piedi sul bordo di un cestone al fine di effettuare un’operazione manuale  di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota, veniva investito dalla fiammata provocata dall'esplosione del gas residuo contenuto all'interno della bombola, con la conseguente provocazione di lesioni da ustione che ne determinavano un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni.

Secondo la Cassazione, il complesso delle motivazioni elaborate dalla corte territoriale, pienamente coerenti sul piano logico e del tutto lineari in chiave argomentativa, è risultato idoneo a giustificare il giudizio di condanna emesso nei confronti dell'imputato.

La Corte Territoriale aveva difatti evidenziato come il principale profilo di colpa a carico dell’imputato fosse da identificarsi nell’omessa predisposizione di un documento informativo, ad uso interno all’azienda, che prevedesse  dettagliatamente la corretta procedura concernente il controllo e lo sfiato delle bombole.

Nello specifico il documento informativo avrebbe dovuto prevedere, in coerenza con le prescrizioni dettate dalla normativa europea UNI EN 12863, una rigorosa procedura relativa alle modalità sia di depressurizzazione delle bombole (da effettuarsi previo controllo della pressione) sia di rimozione della valvola previo controllo della completa depressurizzazione della bombola effettuabile anche tramite pesatura.

I Giudici di Cassazione hanno pertanto confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di tutela dei lavoratori, la circostanza di aver affidato in appalto l’esecuzione di un’opera ad altra ditta, non libera l’ appaltante dalla propria responsabilità prevenzionale atteso che la ditta appaltante è comunque tenuta a fornire le informazioni in ordine ai rischi specifici e alle misure da adottare relativamente alle attività da svolgere, dovendo cooperare entrambe le ditte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata.

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